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venerdì 12 ottobre 2001


La notizia è di quelle buone ma....

E' necessario, prima d'ogni cosa, mantenere la calma, poi essere cauti nel esprimere giudizi e quindi cercare di essere quanto più precisi ed obiettivi possibile.
Negli ultimi giorni è andata crescendo la sfiducia in un futuro, ma certamente non andava, e non va, mai abbandonata nessuna speranza, nessuna strada deve mai essere lasciata intentata.
Veniamo ai fatti di questi ultimi giorni; tutti importanti e da sfruttare a nostro vantaggio.



Il decreto legislativo 368/2001. (scaricalo in formato pdf)

Il sole 24ore, 11 ottobre 2001, pagina 29:
Nuovi contratti, debutto lento
La liberalizzazione fa salve le attuali quote alle assunzioni fino alla scadenza dei contratti collettivi
Maria Carla De Cesari

ROMA - Le quote stabilite dai contratti nazionali collettivi, che pongono un limite alla stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato, continueranno a condizionare i datori di lavoro fino alla scadenza dei Ccnl. Sarà, infatti, scaglionata la liberalizzazione dei contratti a termine contenuta nel decreto legislativo 368/2001, che attua la direttiva 1999/70/Ce, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 235 del 9 ottobre. Dal punto di vista "formale" la deregulation sui contratti a termine, non più vincolati a precise fattispecie che via via sono state aggiunte come deroga al divieto generale contenuto nella legge 230/1962, scatterà dal 24 ottobre. Invece di fare appello alle eccezioni rispetto al rapporto subordinato a tempo indeterminato, i datori di lavoro potranno ricorrere a contratti a termine motivati da «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo». In realtà, i datori di lavoro dovranno rispettare le clausole, cioè le quote definite dai contratti collettivi, che manteranno «in via transitoria e salvo diverse intese la loro efficacia fino alla data di scadenza» dei "patti" nazionali (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 agosto scorso). In questo senso va l'articolo 11, comma 2 del decreto 368/2001: la prevalenza delle norme contrattuali, oltre che da Marco Biagi (si veda il commento pubblicato in questa pagina), è sostenuta, tra gli altri, da Franco Toffoletto, avvocato ed esperto di diritto del lavoro. Sono, in particolare, le quote stabilite in base alla legge 56/1987 (articolo 23) a conservare la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi: quest'ultima coincide - nel caso sia prevista una clausola di ultrattività - con la stipula del nuovo Ccnl. Tuttavia, mette in rilievo Arturo Maresca, professore di diritto del lavoro all'università Roma tre, per calcolare la reale portata dell'articolo 11, comma 2, occorrerà aspettare la lettura che si farà sul campo. Insomma, «per preservare le relazioni sindacali - dice Maresca - si potrebbe optare per un debutto scaglionato della deregulation, man mano che si rinnovano i contratti. Dal punto di vista giuridico, invece, ritengo che la persistenza delle vecchie clausole abbia una dimensione residuale, là dove non si possono far valere le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, come stabilisce l'articlo 1 del decreto. In caso contrario sarebbero penalizzati i datori di lavoro che applicano i contratti collettivi». Quello della disciplina transitoria non sembra l'unico elemento del decreto legislativo che alimenterà il contenzioso davanti ai giudici. A questo proposito la Cgil ha ribadito la contrarietà alla filosofia del decreto e ha offerto il proprio appoggio per ricorrere alla magistratura. Tra gli aspetti controversi più di un giurista mette proprio l'articolo 1 su cui è fondato il provvedimento in quanto, spiega Toffoletto, il ricorso a motivazioni «di carattere tecnico, produttivo, organizzativo sostitutivo darà modo ai giudici di esercitarsi a lungo». Per esempio, secondo Toffoletto, ci si potrebbe chiedere, in modo capzioso, se le ragioni devono neccessariamente coesistere o quando sia giustificato, per un imprenditore chiamato a pianificare l'attività, l'appello a ragioni organizzative. In mezzo a tante perplessità resta il Governo a difendere la bontà del suo operato. «Finalmente è stata recepita - ha detto il ministro del Welfare, Roberto Maroni - la direttiva europea che ci consente di fare un passo avanti verso l'obiettivo che si è posto il Governo: aumentare la percentuale di tasso occupazionale in Italia, attualmente tra i più bassi della Ue. Con questa legge abbiamo dato alle aziende una nuova possibilità di assunzione del personale. Il Governo continuerà ad adottare ogni possibile misura che serva a incrementare il tasso di occupazione».



Il sole 24ore, 11 ottobre 2001, pagina 29:
La buona flessibilità aiuta l'occupazione
di Marco Biagi

Finalmente è stato pubblicato il decreto legislativo 368/2001 che contiene la nuova normativa in materia di lavoro a tempo determinato, completando la trasposizione della direttiva 1999/70/Ce. La pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta» era molto attesa. Dopo tutto sono trascorsi due mesi dall'approvazione del Consiglio dei ministri e molti operatori attendevano con ansia questo momento. Ora che disponiamo della normativa è il momento dell'applicazione e quindi delle prime indicazioni. Innanzitutto val la pena sottolineare il totale mutamento di prospettiva rispetto al sistema precedente. Al posto di causali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ora il legislatore richiede che per l'assunzione a termine il datore di lavoro precisi le «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo» che legittimano il ricorso a questa forma contrattuale. Già questa circostanza dovrebbe fugare qualunque dubbio circa la presunta violazione della «clausola di non regresso» affermata anche da questa direttiva. Il lavoro a termine non è posto allo stesso livello di quello a tempo indeterminato. Al contrario, la nuova disciplina presuppone l'onere di motivare (adeguatamente, in modo congruo e convincente) ogni singola assunzione a termine. Non è più sufficiente rifarsi a ipotesi legali o contrattuali: bisogna motivare ogni singola assunzione. Tale interpretazione è corroborata dalla relazione di accompagnamento al decreto e comunque appare indiscutibile nel rispetto dello spirito e della lettera della direttiva. Giova tuttavia precisare che l'assunzione a termine resta insindacabile nel merito da parte dell'autorità giudiziaria. In fondo tale lettura della norma si può evincere dall'esperienza giurisprudenziale consolidatasi a proposito dell'articolo 2103 del Codice civile in materia di trasferimento del prestatore di lavoro, norma dove si utilizzza una formula pressoché testuale. Vano sarebbe argomentare diversamente, ciò che condurrebbe a concludere che il sistema attuale è ancora più vincolistico di quello precedente. Si tratta di una diversa tecnica di tutela, in virtù della quale il datore di lavoro deve esplicitare nel momento costitutivo del rapporto le ragioni che lo inducono all'utilizzo di questa tipologia contrattuale. Tale obbligo consentirà, in costanza di rapporto, di controllare se l'attività cui è adibito il dipendente sia davvero corrispondente a quanto dichiarato nel contratto. Le motivazioni alla base del contratto devono risultare da atto scritto, ad substantiam. L'inciso («direttamente o indirettamente») non deve essere travisato. Infatti l'ammissibilità della prova testimoniale sarà possibile entro i limiti dell'articolo 2724, 3° comma, del Codice civile, cioè se «il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova». Forse ancor più rilevante è la disciplina contenuta dall'articolo 4 in materia di proroga. Le «ragioni oggettive» richieste dal legislatore non corrispondono più alle esigenze di carattere temporaneo della precedente disciplina. In questo caso l'onere della prova è esplicitamente posto a carico del datore di lavoro, ma in via interpretativa tale conclusione vale anche per la stipulazione dell'originaria assunzione e termine. Non mancheranno dubbi interpretativi ai quali il legislatore non esclude di porre rimedio nell'ambito della stessa delega che potrà essere ulteriormente coltivata nei successivi 12 mesi. Come quello relativo all'articolo 11, comma 2, che fa salve «le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto». Anche se a tale proposito sembra ragionevole ritenere che il nuovo regime non travolga sic et simpliciter ogni ipotesi di contratto a termine tipizzata dal legislatore nel precedente regime: in via transitoria, e salvo diverse intese, detti contratti collettivi mantengono infatti la loro efficacia fino alla scadenza. Sopravvivono inoltre tutti i contratti individuali stipulati a mente delle ipotesi (non solo contrattuali ma anche legali) individuate dalla normativa previgente, che restano immuni dall'immediato effetto abrogatorio del decreto. Si tratta, per il resto, di una disciplina sufficientemente chiara. Il richiamo alla contrattazione collettiva è confermato per l'individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato (articolo 10, comma 7), salvo casi in cui prevale la finalità promozionale dell'occupazione o assimilati, qual è anche l'ipotesi di contratti di durata assai breve, non superiore ai sette mesi. Un ulteriore impulso alla regolarizzazione di collaborazioni anche assai limitate nel tempo, ciò che comunque non esclude l'obbligatorietà di una motivazione adeguata. Il nuovo contratto a termine premierà dunque il datore di lavoro corretto e serio, contribuendo auspicabilmente a combattere la piaga del lavoro non dichiarato. È anche con la flessibilità che si può migliorare la qualità del lavoro.

In pratica:

il lavoratore con un contratto a tempo determinato di 12 mesi, che viene riassunto, mediante un rinnovo o un nuovo contratto analogo al precedente, entro 20 giorni dalla data di scadenza del precedente, si intende assunto a tempo indeterminato.

Dunque questa legge, la 368/2001 potrebbe essere, per noi, la strada della definitiva stabilizzazione a tempo indeterminato, aspettiamo comunque di leggerne in modo approfondito
il testo.



Proroga:

Secondo indiscrezioni molto accreditate alla Direzione Centrale si starebbe approntando il contratto bis o meglio il rinnovo del nostro contratto.



Resta Confermata la riunione generale dei tecnici a contratto UIL PA Finanze.....

Sabato 13 ottobre 2001, a Palermo la riunione dei tecnici a contratto della UIL PA.
Questa riunione prende maggiore importanza proprio alla luce dei fatti che si sono venuti a succedere in questi giorni.
Il ruolo di quest'assemblea, a cui prenderanno parte molti delegati, sarà quello di delineare le linee guida per la nostra strategia autunnale. In questo periodo sarà necessario essere incisivi e dare vita anche a dure forme di lotta affinché si ottenga al più presto la stabilizzazione a tempo indeterminato.



Il Presidente della Repubblica si interessa di noi....

Chi è che si ricorda dell'importante iniziativa lanciata dalle pagine del nostro sito qualche tempo fa? E precisamente nel giugno 2000?
Clicca
quì per andare alla pagina in questione. Scarica quì la lettera al Presidente Ciampi.
C'era una lettera indirizzata al nostro Presidente della Repubblica, con la quale si chiedeva un suo intervento per risolvere la nostra problematica.
Ebbene il Presidente Ciampi ha chiesto informazioni sul nostro operato e sulle nostre condizioni.
All'ufficio dell'Agenzia di Napoli è giunta la richiesta di informazioni per il tramite della Prefettura, (scarica
quì), l'ufficio ha risposto il 13 settembre 2001, che, allo stato attuale, non siamo più LSU ed abbiamo un contratto a tempo determinato ma che nulla è dato di sapere sulla certezza del nostro rinnovo.
Scarica quì l'importante documento prodotto dall'Ufficio di Napoli, con il quale si mette al corrente il nostro Presidente delle nostre condizioni.

Rilanciamo dunque l'iniziativa che caratterizzò quell'aggiornamento ovvero ripropongo l'invito a tutti voi di riprendere carta e penna e chiedere a gran voce, al nostro beneamato Presidente della Repubblica la nostra stabilizzazione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Agenzia, prentendendo lo spunto di questa lettera per raccontargli le nostre paure, le nostre angosce ma anche quanto abbiamo fatto e le condizioni in cui abbiamo operato questi miracoli.
Non abbiate timore di chiedere ciò che è leggittimo.
A breve invierò una nuova lettera al nostro Presidente.

Un abbraccio fraterno.


Federico RIGHI








 
 
crusoè
 
 


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