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il ruggito degli LTD


Ma la stabilizzazione che fine ha fatto?

tigerNon vogliamo fare dell'inutile allarmismo, sono fiducioso quanto voi sul buon esito di tutta la nostra vertenza, e della certa stabilizzazione che spero presto arriverà per tutti noi, ma, sento il dovere morale di informare gli amici e colleghi di quanto sta accadendo, affinchè ognuno prenda la propria decisione in coscienza e piena libertà.
In questi anni, con il coordinamento, abbiamo fatto la storia, non siamo noi che dobbiamo lodarci, ma è la stori che ci da atto di tutto quello che è stato messo in campo sino ad oggi, per la stabilizzazione.
E per questo sento la necessità di palesare dubbi e perplessità, ai quali io ed altri amici, abbiamo dato una risposta adeguata, creando tutti i presupposti per una REALE tutela, a vantaggio di noi più deboli.

Come saprete i commi 2 e 3 dell'articolo 57 del disegno di legge finanziaria per il 2007 sono sempre li, ma, come anticipai, sono in tanti quelli che vorrebbero attingere ai pochi fondi stanziati dalla finanziaria di Berlusconi, per la stabilizzazione dei precari storici della pubblica amministrazione, tra cui noi, (art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Nella discussione che si sta svolgendo al Parlamento, sono molti gli attacchi, le insinuazioni ed i tentativi di esproprio, che si stanno tentando di mettere a segno nei confronti dei soldi di cui all'art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i nostri soldi così come nel mese di settembre avevo detto.

Postiamo quì di seguito, alcuni degli emendamenti di modifica e/o integrazione ai commi 2 e 3 dell'art. 57, che si stanno via via depositando al Parlamento, questo a far comprendere il peso dell'interesse che grava su quei soldi: sono pur sempre 160.000 i precari della Pubblica Amministrazione, e quei soldini, sono solo a sufficienza per stabilizzarne 7.000 di quelli, noi compresi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contatti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto con norme previste di legge o mediante procedure selettive di natura concorsuale, nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola Amministrazione interessata.
*57. 123.Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 Settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto con norme previste di legge o mediante procedure selettive di natura concorsuale, nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola Amministrazione interessata.
*57. 163.Nardi

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, fatti salvi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data dei 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da nonne di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
57. 62. Minardo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinato alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato a qualsiasi titolo instaurati per il personale non dirigenziale prima della data del 29 settembre 2006.
2-bis. A questa trasformazione si provvede con procedure selettive pubbliche non riservate, nelle quali costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, il periodo di servizio di almeno tre anni anche non consecutivi presso l'Amministrazione, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
2-ter. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
57. 39.Quartiani.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o previste da norme di legge.
57. 55.Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale, con le seguenti: Le amministrazioni continueranno ad avvalersi del personale.
57. 114.Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «possono continuare» sono sostituite dalle: «continuano»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 4, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni: previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dal comma 12, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio;
c) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008».
d) Al comma 14 capoverso 4-quater le parole: «degli addetti alla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "del personale»;
e) Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
14-bis. - Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2006, n. 117,
possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

RELAZIONE
Con il comma 7-bis si avvia un processo finalizzato alla progressiva eliminazione dei contratti di lavoro parasubordinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, indicate al comma 4 del medesimo articolo, che hanno prodotto un eccessivo aumento di spesa e creato aspettative di stabilizzazione di soggetti che, per natura stessa del contratto stipulato, sono e rimangono esterni alle amministrazioni. La natura della disposizione è straordinaria e destinata a concludere la propria portata in considerazione del fatto che l'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dettato stringenti presupposti di legittimità per il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative rendendo impossibile l'attivazione di tali contratti per attività aventi carattere di subordinazione.
La modifica al comma 10, estendendo l'ultrattività delle graduatorie concorsuali del settore pubblico anche al 2008, consentirebbe di procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 57 anche attingendo a dette graduatorie, la cui validità altrimenti si esaurirebbe in base alla legislazione oggi vigente, il 31 dicembre 2007. Con questa possibilità ulteriore, alla quale ciascuna amministrazione potrebbe volta per volta liberamente ricorrere in alternativa all'indizione di nuovi concorsi, si otterrebbero fra l'altro gli intuitivi risparmi di spesa derivanti dal consequenziale mancato svolgimento di nuove procedure selettive.
L'emendamento al comma 14 in esame proroga al 30 aprile 2007 il termine entro il quale le amministrazioni possono procedere alle assunzioni autorizzate per l'anno 2006 in forza del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2006, n. 117).
57. 184. Il Governo.

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno; 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , sentito le amministrazioni vigilanti, su proposta della PCM- Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 20.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.

RELAZIONE
In considerazione della specifica valenza strategica che assume il settore della ricerca nei contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, la proposta emendativa è diretta a stabilizzare i ricercatori degli Enti di ricerca, implementando tali professionalità e riducendo nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contestò europeo ed internazionale.
Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 70, che consentirà di utilizzare stabilmente qualificate professionalità selezionate a seguito di procedure concorsuali.
57. 183. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 57. 183 del relatore Sostituire le parole da: 20 milioni di euro fino a 2008 con le seguenti: 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Conseguentemente alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 57. 183. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno; 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , sentito le amministrazioni vigilanti, su proposta della PCM- Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 20.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.

RELAZIONE
In considerazione della specifica valenza strategica che assume il settore della ricerca nei contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, la proposta emendativa è diretta a stabilizzare i ricercatori degli Enti di ricerca, implementando tali professionalità e riducendo nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contestò europeo ed internazionale.
Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 70, che consentirà di utilizzare stabilmente qualificate professionalità selezionate a seguito di procedure concorsuali.
57. 183.

Il Relatore.

CIO' CHE VOGLIO DIRE E' CHE NON ABBIAMO CERTEZZA
SE L'ART.57 SARA' MODIFICATO O MENO,
NON ABBIAMO CERTEZZA SE AVREMO LA PROROGA DELLO STESSO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
O SARA' UN NUOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO,
NON SAPPIAMO SE A GENNAIO 2007 SAREMO
A TEMPO INDETERMINATO O MENO

MA SIAMO CERTI DI AVER ATTIVATO
LE NOSTRE OPPORTUNE PROTEZIONI
A GARANZIA DELLA NOSTRA STABILIZZAZIONE.

UNA SOLA COSA PER NOI E' CERTA:
IL NOSTRO AVVOCATO

GIUSEPPE MARZIALE

IL NUMERO DI TELEFONO E'
0815584672

IN COSCIENZA VI DICO: FATE VOI......


P.S. POI NON DITE CHE NON VI AVEVAMO AVVISATI.....



FORUM: Abbiamo introdotto delle novità, sul forum, ora c'è un moderatore, e su richiesta dello stesso, ora può iscriversi chiunque, col nick che vuole, l'importante è che non offenda il prossimo e si comporti civilmente. Comunque per qualsiasi chiarimento si può sempre scrivere all'amministratore: adminctlsuforum@libero.it.




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