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giovedì 29 maggio 2003


Informazioni utili

Tutti noi conosciamo la vita dei nostri uffici, ogni giorno c'è il controllore di turno che ci rinfaccia di poca o scarsa produzione e noi puntualmente a ribattere che ci mettiamo tutto l'impegno, ma che non è possibile onorare gli "standards" di cui ci ha fatto dono l'agenzia perché non abbiamo computer a sufficienza. Ebbene dimostreremo che tutti questi controlli e queste richieste, in un certo senso sono degli abusi!






Rispettiamo chi lavora...

Conosco molto bene i miei colleghi di Napoli e posso giurare con la mano sul fuoco sulla loro dedizione al lavoro, sono tanto determinati a lavorare, anche in condizioni disagiate, senza sedie, senza computer e senza scrivanie, che sono riusciti comunque a polverizzare l'arretrato del catasto di Napoli, oggi evadiamo le pratiche di altri uffici!
Lo stesso vale per tutti gli altri colleghi d'Italia.
Ebbene, c'è sempre qualcuno che si lamenta della produzione....
Prima cosa: gli standards non esistono; sono solo una elucubrazione mentale per tradurre le ore di lavoro in pratiche evase. Se noi prendiamo un vocabolario della lingua italiana e cerchiamo il significato della parola standard troveremo che è: un termine inglese con cui si indica un modello uniforme in base al quale può essere schematizzata un'intera serie di attività.
Ma come otteniamo uno standard? Per ottenere uno standard, dobbiamo creare delle condizioni al contorno idonee allo svolgimento dell'attività che si vuole standardizzare, e poi svolgere tale attività, ripetutamente e cronometrandola, magari osservando anche le pause dettate dalla legge 626/96, e ricordandosi, ogni tanto che chi si vuole standardizzare è un essere umano e non una macchina. Questo lavoro di cronometraggio dei tempi di lavorazione ci fornisce dei dati numerici relativi al numero delle lavorazioni rapportate all'unità di tempo: il famoso rapporto pezzi/ora!
Chiaramente i rapporti quantità/tempo ottenuti nella determinazione di cui sopra non potranno mai essere uguagliati in condizioni ordinarie infatti oltre la fatto che non ci sono abbastanza computer, le pratiche non sono tutte uguali e sopratutto la rete informatica ed il software di gestione del sistema catasto non sempre, anzi molto spesso, hanno un funzionamento corretto.
Dunque lo standard è solo una chimera!
Inoltre, voi non ci crederete, ma questa procedura non è regolare, vi faccio un esempio: nei progetti incentivati, per intenderci quelli finalizzati, si parla spesso di costo per pezzo lavorato, ma quando si giunge alla consuntivazione, per intenderci quando ci devono pagare, tutto viene trasformato in ore equivalenti, le quali ci vengono liquidate come prestazioni straordinarie!
Ci avete mai fatto caso?
Pensateci!
Inoltre, più volte lo abbiamo denunciato,
nei nostri uffici sono molte le situazioni in cui gli LTD vengono impropriamente impegnati in attività diverse da quelle previste, distogliendoli dagli obiettivi del CABI, per intenderci dai nostri obiettivi, quelli per cui siamo stati assunti, gli obiettivi di recupero dell'arretrato. Questa cattiva operazione quasi sempre non è contestuale ad una richiesta, rivolta a Roma da parte dell'Ufficio, di un abbassamento degli tali obiettivi di recupero arretrato "CABI" che, alla fine dell'anno, quasi sempre conduce al non raggiungimento dei nostri obiettivi, e molti di noi si sono anche buscati qualche lettera di richiamo.
Dunque ricapitolando il controllo della produzione è illegale, ma ciò non toglie che noi abbiamo il dovere di lavorare per le ore che ci pagano!
A suffragio di quanto detto si ricorda che la principale e più articolata fonte normativa sull'argomento è costituita, in Italia, dalla Legge n. 300/70, il famoso "Statuto dei lavoratori".
Il primo comma dell'art. 4 vieta "l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", e dispone, nel comma successivo, che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
Tutela completata dall'art. 6 che prevedendo la possibilità di controlli sui lavoratori al termine del turno di lavorto purchè attuati in forme e con modalità tali da rispettare la "riservatezza" dei medesimi.
Ancora l'art. 8 proibisce al datore di lavoro di assumere informazioni, attraverso attività d'indagine, circa le opinioni politiche religiose o sindacali del lavoratore e circa altri fatti "non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale.

Visto attraverso il diaframma dell'informatica tale divieto si estende sino ad inibire al datore di lavoro la possibilità di "schedare" il lavoratore in "banche dati" o di controllarne il tempo effettivo di lavoro su computer attraverso l'uso di codici particolari di accesso (Pretore del Lavoro di Milano sentenza del 5 dicembre 1984).

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".

L'art. 38 della stessa legge, infine, stabilisce che la violazione dell'art. 4 è punita con l'ammenda o con l'arresto (cumulabili nei casi più gravi). In questo contesto la sopracitata sentenza del Pretore di Milano del 5 dicembre 1984 ha ritenuto illecito l'utilizzo di un programma per elaboratore elettronico che permettesse, mediante un rapporto settimanale su tabulato, il controllo analitico dell'attività lavorativa del personale addetto al terminale.

Segnalo, infine, la direttiva CEE del 29 maggio 1990 relativa "alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali" che introduce il principio secondo cui "nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo puo' essere utilizzato ad insaputa dei lavoratori" (par. 3).

In definitiva non possiamo fare a meno di ricordare a tutti noi che siamo degli impiegati di concetto, assunti per le nostre capacità "intellettuali" e non come degli operai reclutati per svolgere la loro attività in una catena di montaggio!


Approfittiamo dell'occasione per rinfrescare la memoria, a tutti, su l'uso dei videoterminali, riportando la Circolare della Funzione Pubblica del 22 febbraio 1991, n.71911/10.0.296.

Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni.

1. Campo di applicazione.

A) Le presenti linee guida riguardano l'uso di apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di presentazione visiva utilizzato, quali videoterminali, personal computer o assimilati, sistemi di scrittura o altre apparecchiature per l'elaborazione di dati, testi o immagini che impieghino tale dispositivo.

B) Sono esclusi: macchine calcolatrici, registratori di cassa, macchine di videoscrittura senza schermo, ancorché dotate di dispositivi di parziale visualizzazione del testo, pannelli di controllo quali, ad esempio, quelli utilizzati nelle cabine di regia o negli elaboratori di processi, apparecchiature che prevedano l'utilizzazione diretta da parte del pubblico, sistemi denominati "portatili" quando non utilizzati in via continuativa nel posto di lavoro.

2. Identificazione dei soggetti.

Destinatario delle presenti disposizioni è il personale della pubblica amministrazione che opera utilizzando, in via continuativa, le apparecchiature di cui al precedente punto 1), lettera A), per almeno quattro ore al giorno.

3. Orario di lavoro.

L'utilizzazione continuativa delle predette apparecchiature comporta la necessità di prevedere interruzioni nel loro impiego, peraltro l'estrema varietà delle loro caratteristiche nelle diverse realtà lavorative e la conseguente eterogeneità delle modalità di utilizzo rende indispensabile che detto personale debba essere adibito ad attività lavorative diverse per un periodo di dieci minuti non cumulabili per ogni ora di lavoro.

4) Informazioni e formazione del personale.

Ogni dipendente, prima di essere adibito alla specifica attività, deve ricevere un'adeguata formazione sulle modalità di utilizzazione delle predette apparecchiature e informazioni sulla sicurezza e sulla salute connesse con il posto di lavoro. Deve venir aggiornato sulle predette modalità ogni volta che l'organizzazione del posto di lavoro viene modificata in modo sostanziale.

A ciascun dipendente inoltre debbono essere consegnate guide pratiche illustrative del comportamento da tenere durante l'utilizzo delle apparecchiature al fine di evitare una condotta che possa ledere la sua integrità fisica.

5) Sorveglianza sanitaria.

Oltre al requisito dell'idoneità fisica all'espletamento dell'attività lavorativa, è richieto al dipendente anche un'apposita idoneità visiva da accertarsi, a cura dell'amministrazione, attraverso la competente unità sanitaria locale, all'atto dell'impiego a lavori con l'utilizzo di una o più delle apparecchiature precedentemente descritte. Per tale personale va prevista una visita oculistica almeno triennale relativa alla funzione visiva correlata alla specificità della mansione.

Dopo i 45 anni di età del dipendente la visita va effettuata ogni 2 anni o per intervalli minori, a richiesta dell'interessato, quando egli abbia fondati sospetti di una sopravvenuta alterazione della propria funzione visiva. Tutto ciò al fine di evidenziare eventuali patologie ancora allo stato latente che potrebbero venire dall'impegno visivo.

6) Caratteristiche tecniche dell'apparecchiature.

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione ed una forma chiara, una grandezza sufficiente in relazione alla distanza operativa di visione più frequente; vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamenti o da altre forme d'instabilità.
Il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo deve essere facilmente regolabile da parte dell'utilizzatore.
Lo schermo deve essere girevole, inclinabile e mobile onde adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore e deve essere esente da riflessi e riverberi.
La tastiera deve essere inclinabile e distaccata dallo schermo per evitare al dipendente una posizione stancante per le braccia e le mani.
La tastiera deve avere una superficie opaca ad evitare i riflessi.
Le amministrazioni dovranno provvedere all'atto dell'acquisizione delle apparecchiature in oggetto a richiedere alle società fornitrici una specifica dichiarazione sulle radiazioni emesse e sulla non nocività delle stesse rilasciata da istituzioni pubbliche o private, italiane o internazionali (preferibilmente europee) e specializzate in tal campo.
La documentazione di cui sopra sarà dalle amministrazioni statali inoltrata al Provveditorato generale dello Stato che provvederà alla registrazione ed al controllo della stessa, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, con l'Istituto superiore della sanità e con il Ministero della sanità
Il Provvidetorato generale dello Stato consegnerà, a richiesta delle imprese fornitrici o delle singole amministrazioni, copia dell'avvenuta registrazione delle dichiarazioni con le eventuali osservazioni formulate.
Le osservazioni o le raccomandazioni saranno vincolanti per le amministrazioni stesse a tutela della salute dei lavoratori addetti alle apparecchiature in oggetto.

7) Requisiti minimi del posto di lavoro.

Lo spazio attorno alla tastiera deve essere sufficiente a consentire un appoggio per le mani e l'avambraccio dell'utilizzatore.
Il tavolo di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti per permettere una idonea disposizione dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio all'uso dell'apparecchiatura. Il supporto dei documenti, ove occorrente, deve trovarsi sul tavolo, possibilemtne allo stesso livello dello schermo, onde ridurre al massimo i movimenti della testa e degli occhi.
Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore libertà di movimento e posizione comoda; deve avere altezza regolabile e schienale regolabile in altezza e in inclinazione.
L'illuminazione dell'ambiente deve permettere condizioni di lavoro soddisfacenti e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente.
L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da impedire la presenza di riflessi creati sullo schermo da fonti di luce naturale e/o artificiale collocate in modo idoneo.
In particolare e' da evitare la luce naturale diretta e la posizione del video di fronte a fonti luminose quali finestre o simili nonché ad attrezzature o pareti di colore chiaro, salvo che tali punti di luce siano muniti di opportuni dispositivi di regolazione.
Il livello di rumore, in presenza di stampanti ed altre apparecchiature, deve essere tale da non distrarre l'attenzione e da non ostacolare la parola.
Per quanto riguarda il microclima occorre creare e mantenre una condizione confortevole.
Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo.
Il grado di umidità deve essere soddisfacente.

8) Raccomandazioni finali.

Il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
Ai sopraelencati requisiti deve rispondere qualsiasi posto di lavoro pubblico con uso di apparecchiature di cui al precedente punto 1, lettera A), fatta eccezione per quelle particolari attività per le quali sia tecnicamente inopportuna l'applicazione di uno o più dei requisiti predetti.
L'adeguamento della presente direttiva, mentre può essere realizzato tempestivamente per i nuovi ambienti di lavoro, può comportare, invece, difficoltà per le installazioni esistenti; pertanto dovrà essere effettuato con la dovuta gradualità.
Per quanto attiene le apparecchaiture EDP, la rapida obsolescenza tecnologica cui le stesse vanno soggette può costituire, di per sé, una utile e tempestiva occasione di adeguamento.




Iniziative a tutela dei diritti:

In ultimo ma non per minore importanza segnaliamo due iniziative della UIL PA volte a recuperare terreno nella tutela dei diritti dei lavoratori; riportiamo quì di seguito le immagini di due brani tratti da UIL Informa 70, che è possibile scaricare per intero, in formato pdf, cliccando quì, oppure visitanto il sito della UIL PA Agenzie Ficali e DpF al seguente link: www.uilpafinanze.org.

In sostanza dopo reiterate richieste siamo riusciti ad ottenere che l'Agenzia del territorio inserisse anche gli LTD nella programmazione della formazione e dell'aggiornamento del personale: un altro importante tassello verso la piena integrazione dei lavoratori a tempo determinato.

Un'altra nota dolente era nella negazione, verso i contrattisti a tempo determinato, delle 150 ore per motivi di studio. Presto le avremo anche noi. Ora restiamo solo in attesa dell'estensione dell'articolo 18 anche al tempo determinato. In quersto modo non solo si regolarizza l'azione dell'Agenzia che diventa più equa nei confronti del personale ma si va anche incontro a quanto dettato dalla Comunità Europea in fatto di discriminazione tra contratti diversi. In sostanza un contratto di lavoro a tempo determinato ha la sua differenza da uno a tempo indeterminato solo nella durata e non nei diritti.
Si rammenta il documento della Commissione europea gentilmente concessoci da Antonio Graziano verso la fine dello scorso anno, che allegammo alle nostre richieste di giustizia in tal senso, indirizzate al Ministero delle Finanze e dell'Agenzia del territorio. Il documento in questione fu pubblicato nell'aggiornamento del 5 dicembre 2002, ed è possibile scaricarlo cliccando quì.


Un abbraccio

Federico RIGHI


Primo Piano:

Basta perdere tempo cominciamo col chiedere il rispetto del contratto, chiediamo di espletare solo le nostre attività e sopratutto di essere messi in condizione di farlo.

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