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venti marzo 2001


Correva il 21 aprile 2000 e si parlava di contratto...
E' stato il 19 marzo 2001 il giorno in cui è stato definito il contratto.






Il 21 aprile 2000, nella prima ed unica riunione generale OO.SS. confederali - LSU catasto, si gettavano le basi di una rivendicazione per un contratto di 12 mesi.
Il giorno 19 marzo, al contratto che vi era stato descritto qualche giorno fa, pressappoco nel modo che segue, è stato discusso con le OO.SS., come preventivato. Ecco le modifiche che interverranno nella trascrizione finale, o giù di li. Abbiamo trattato, con il colore rosso le aggiunte e con il colore viola le parti modificate


Sarà un contratto individuale che l'Agenzia dei Territorio ci concederà avvalendosi del comma 32 dell’art. 78 della legge finanziaria per il 2001 ovvero la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. - Serie n. 302 del 29/12/2000).
Sarà chiaramente indirizzato esclusivamente ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle Finanze, Dipartimento dei Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dei decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, LSU presso il catasto. Sarà a tempo determinato e presso l'Ufficio Provinciale dell’agenzia, ove ci troviamo, questo a decorrere dal
0201/05/2001 e fino al 30 aprile 2002.
L'assunzione a tempo determinato sarà effettuata nell'area funzionale B, posizione economica B3, profilo professionale d’assistente tecnico.
Il contratto è rinnovabile ai sensi di legge.
Il nostro trattamento economico, fondamentale ed accessorio, che ci spetterà inizialmente è ai sensi degli articoli 28 e seguenti del C.C.N.L. ed è pari a:
Stipendio tabellare: lire 17.523.000 = annue lorde;
Indennità di Amministrazione: lire 385.000 = mensili lorde;
Indennità integrativa speciale: lire 1.028.003 = mensili lorde;

Inoltre ci sarà corrisposta la tredicesima mensilità e, a chi spetta, l'assegno per il nucleo familiare.

L'orario di lavoro settimanale sarà di 36 ore, ai sensi del vigente C.C.N.L..
, e sarà articolato a cura dal dirigente responsabile dell'ufficio di destinazione in relazione alle esigenze di servizio.

Inoltre, avremo diritto ad un periodo di ferie retribuito della durata di 30 giorni lavorativi annui ovvero di 26 giorni, rispettivamente in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei o su cinque giorni. Detti giorni sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
A tutti saranno attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 937/77.

Nell'anno d’assunzione ed in quello di cessazione le ferie saranno proporzionalmente ridotte in funzione del servizio prestato.

Dunque assumeremo il servizio nell'ufficio, dove stipuleremo il contratto, il 2 maggio 2001.
Questa sarà La data da cui avrà inizio a tutti gli effetti (giuridici ed economici) il nostro rapporto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi con l’Agenzia è il 01/05/01.
Se non dovessimo presentarci in servizio nel luogo e nel tempo di cui sopra, questo costituirà, in assenza di una motivata, idonea e tempestiva giustificazione, l’inadempienza contrattuale la quale comporterà la risoluzione del contratto individuale di lavoro ai sensi degli articoli 1453 e 1456 dei codice civile.

Nel caso in cui si fosse impossibilitati a prendere servizio nel termine fissato per motivi di salute., sarà necessario far pervenire, con il mezzo più sollecito, il certificato del medico curante all'Ufficio dove dovremo prestare servizio, con l’impegno di prendere servizio il giorno successivo alla scadenza della prognosi indicata dal medico curante nel certificato medico ed accertata dal medico legale.

Al momento dell'immissione in servizio e, in ogni modo non oltre 30 giorni da detta data, dovremo presentare dei documenti che ci saranno indicati nel contratto. Tale documentazione sarà depositata, una volta completata, nell'ufficio di destinazione con una distinta che sarà protocollata, questo per il rispetto del termine di presentazione della documentazione, farà dunque fede la data di iscrizione nel registro del protocollo dell'Ufficio di appartenenza degli interessati. Qualora non si fosse in grado di depositare nei termini prestabiliti la documentazione richiesta, dovremo indicare nella distinta i motivi per i quali tale deposito non è stato possibile.

Il controllo della documentazione sarà effettuato non appena la stessa perverrà, unitamente al contratto, alla competente Direzione Centrale Risorse Umane. La mancata presentazione della documentazione ovvero l'omessa sua regolarizzazione nel termine assegnato costituirà, al pari dei mancato possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, condizione risolutiva dei rapporto di lavoro.

Non sarà possibile nessun inquadramento in una posizione economica superiore a quella prevista nel contratto.

Il rapporto di lavoro è regolato, dai CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 16/5/1995, 2/7/1997 e 16/2/1999 - ad eccezione degli istituti esclusivi dei rapporto di lavoro a tempo indeterminato - nonché dalle norme dei D.P.R. 3/1957 che non siano state espressamente o implicitamente abrogate dai d.lgs. 29/1993, 80/1998 e 387/1998 o non applicate dai citati CC.CC.NN.LL..
Ci impegneremo, inoltre, ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Ministro per la funzione pubblica dei 31 marzo 1994, pubblicato nella G.U. n. 149 dei 28/6/1994).

Nota Bene
Sono condizioni risolutive dei contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso:
1. la perdita della cittadinanza italiana ovvero quella della nazione dell'Unione Europea e/o l'accettazione non autorizzata di un incarico da parte di un'Autorità straniera;
2. la mancata presentazione della documentazione richiesta, la sua mancata regolarizzazione nel termine assegnato dal competente Ufficio od il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione;

3. l'aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

4. ogni altra causa di decadenza dall'impiego o di licenziamento prevista da norma di legge o contrattuale.

Ai sensi dell'art. 1360 dei codice civile, la condizione risolutiva opera con efficacia retroattiva e scioglie fin dall'inizio il contratto di lavoro; le eventuali prestazioni già rese saranno retribuite in quanto svolgimento di funzioni di fatto:

Il contratto individuale di lavoro si perfezionerà con l'accettazione, da parte del lavoratore, ferma restando la decorrenza giuridica ed economica prevista ai punti di cui sopra.
Della presentazione in servizio nella sede indicata sarà redatto un verbale a cura dell'Ufficio di destinazione. Tale Ufficio provvederà a trasmettere con sollecitudine il verbale a mezzo fax alla Direzione Centrale Risorse Umane. Con le medesime modalità comunicherà l'eventuale mancata assunzione dell'ínteressato. Qualora l'interessato non possa assumere servizio nel giorno fissato per motivi di salute, l'Ufficio di destinazione chiederà, in caso di prognosi della malattia superiore a tre giorni o in caso di presentazione di ulteriori certificati di prosecuzione della malattia (qualunque sia la relativa prognosi), visita di controllo medico legale.

La cessazione dei rapporto di lavoro di cui al presente contratto, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati negli articoli 22 e 24 dei CCNL 1994/1997, ha luogo:
a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.

Nel caso di dimissioni, il dipendente deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di destinazione, rispettando il termine di preavviso, fissato in un mese dall'art. 6 dei contratto integrativo dei CCNL 1994/1997.

Il contratto sarà sottoscritto, per l'Agenzia dei Territorio, dal Dirigente dell'Ufficio di destinazione in virtù della delega che gli sarà conferita dal Direttore dell'Agenzia.



Queste ed altre modifiche sono intervenute nella bozza di contratto. Resta inteso che quella su riportata è puramente informativa e non pretende di sostituirsi, per nessun motivo, al documento vero e proprio che sarà redatto definitivamente dall'agenzia e diffuso dalle OO.SS. nei prossimi giorni.
Cosa ci resta da dire: grazie Signor Ministro Del Turco, grazie Signor Direttore Picardi per la svolta nella nostra vicenda, e sopratutto grazie a Stefania, Roberto e Gianni, per il grande impegno profuso e per la pazienza che avete avuto con il sottoscritto.
Ora non ci resta altro da fare che firmare il contratto, festeggiare il nostro primo maggio e per chi ha scelto di intraprendere una seria strada sindacale, è giunto il momento di rimboccarsi le maniche ed affrontare un serio corso di formazione sindacale affinché si cominci a capire cosa significa fare veramente sindacato.
Impegnandosi dall'inizio alla fine nel comprendere politiche e dinamiche contrattuali e sopratutto considerando il sindacato come un mezzo utile a garantire il lavoro ed a tutelare il lavoratore, e non come un'autobus che si prende dove si vuole e da cui si scende quando ci pare.
Auguri di un buono e proficuo lavoro a tutti. Continuiamo a dimostrare la nostra professionalità.


Federico RIGHI

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