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tredici marzo 2001

Ma che fine abbiamo fatto?



Colleghi, vi abbiamo lasciato per un bel pezzo senza i nostri aggiornamenti, lo sappiamo che oramai siete in crisi d'astinenza da mancanza di notizie, vi chiederete come facciamo a saperlo, è semplice il numero delle telefonate sul mio telefono cellulare sono quadruplicate.
In questi giorni di lunga astinenza telematica, mia e vostra, sono accadute diverse cose, procediamo in ordine.

IL sette marzo abbiamo presenziato ad un'importante convegno, oragnizzato dalla UIL PA, su le Agenzie Fiscali. Al convegno hanno partecipato oltre al Ministro delle Finanze On. Del Turco, il segreteario nazionale della UIL PA, Bosco, il segretario nazionale della UIL Angeletti e sopratutto i Direttori Genarali delle Agenzie Fiscali, Picardi, Romano, Spitz e Guaiana, inoltre ha preso parte ai lavori il segretario generale del ministero Tino e Giuseppe Di Maio. Tra tanti volti noti e meno noti abbiamo salutato il Direttore Favale, Il Direttore Di Maria ed il dott. Labellarte. Vi rimando comunque ad una pagina dedicata, dove sarà ampiamente trattato l'avvenimento.

L'otto marzo 2001 abbiamo festeggiato due anni, dalla fatidica data dell'otto marzo 1999, quando un centinaio di LSU, riunitisi presso il ministero delle finanze, decisero di unirsi per lottare uniti per una stabilizzazione definitiva nel catasto, miistero delle finanze, o in quello che sarebbe diventato di li a poco.
Dopo alterne vicende e diverse mobilitazioni, con tanti "nostri" sacrifici e con il fondamentale impegno delle OO.SS. confederali, ovvero di Silveri, Cefalo, Serio e Toscano oggi abbiamo la possibilità di avere importanti indizi sul contratto, a tempo determinato, che stipuleremo con l'agenzia del territorio, ai sensi del comma 32 dell'art. 78 della legge 23.12.00 n. 388, la finanziaria.

Federico RIGHI







Il seguente scritto è una trasposizione “ quasi integrale” di una bozza di contratto presentata alle OO.SS. dall’amministrazione dell’agenzia del territorio il 12-03-01.

E’ necessario che entro la serata di giovedì siano sciolti tutti i dubbi e le incertezze. Dunque chiediamo a tutti voi di inviarci i vostri suggerimenti e/o le modifiche e/o le aggiunte che vi fareste ai seguenti indirizzi:

- e-mail: lsu.catastourbano@tin.it

- fax diretto: 1782222978

Noi le faremo presenti ai rappresentanti delle OO.SS. confederali trattanti.


Ecco come sarà il nostro contratto di lavoro a tempo determinato.

Sarà un contratto individuale che l'Agenzia dei Territorio ci concederà avvalendosi del comma 32 dell’art. 78 della legge finanziaria per il 2001 ovvero la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. - Serie n. 302 del 29/12/2000).
Sarà chiaramente indirizzato esclusivamente ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle Finanze, Dipartimento dei Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dei decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, LSU presso il catasto. Sarà a tempo determinato e presso l'Ufficio Provinciale dell’agenzia, ove ci troviamo, questo a decorrere dal 02/05/2001 e fino al 30 aprile 2002.
L'assunzione a tempo determinato sarà effettuata nell'area funzionale B, posizione economica B3, profilo professionale d’assistente tecnico.
Il nostro trattamento economico, fondamentale ed accessorio, che ci spetterà inizialmente è ai sensi degli articoli 28 e seguenti del C.C.N.L. ed è pari a:
o Stipendio tabellare: lire 17.523.000 = annue lorde;
o Indennità di Amministrazione: lire 385.000 = mensili lorde;
o Indennità integrativa speciale: lire 1.028.003 = mensili lorde;

Inoltre ci sarà corrisposta la tredicesima mensilità e, a chi spetta, l'assegno per il nucleo familiare.

L'orario di lavoro settimanale sarà di 36 ore, ai sensi del vigente C.C.N.L., e sarà articolato a cura dal dirigente responsabile dell'ufficio di destinazione in relazione alle esigenze di servizio.

Inoltre, avremo diritto ad un periodo di ferie retribuito della durata di 30 giorni lavorativi annui ovvero di 26 giorni, rispettivamente in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei o su cinque giorni. Detti giorni sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
A tutti saranno attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 937/77.

Nell'anno d’assunzione ed in quello di cessazione le ferie saranno proporzionalmente ridotte in funzione del servizio prestato.

Dunque assumeremo il servizio nell'ufficio, dove stipuleremo il contratto, il 2 maggio 2001.
Questa sarà la data da cui avrà inizio a tutti gli effetti (giuridici ed economici) il nostro rapporto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi con l’Agenzia.
Se non dovessimo presentarci in servizio nel luogo e nel tempo di cui sopra, questo costituirà, in assenza di una motivata, idonea e tempestiva giustificazione, l’inadempienza contrattuale la quale comporterà la risoluzione del contratto individuale di lavoro ai sensi degli articoli 1453 e 1456 dei codice civile.

Nel caso in cui si fosse impossibilitati a prendere servizio nel termine fissato per motivi di salute., sarà necessario far pervenire, con il mezzo più sollecito, il certificato del medico curante all'Ufficio dove dovremo prestare servizio, con l’impegno di prendere servizio il giorno successivo alla scadenza della prognosi indicata dal medico curante nel certificato medico ed accertata dal medico legale.

Al momento dell'immissione in servizio e, in ogni modo non oltre 30 giorni da detta data, dovremo presentare dei documenti che ci saranno indicati nel contratto. Tale documentazione sarà depositata, una volta completata, nell'ufficio di destinazione con una distinta che sarà protocollata, questo per il rispetto del termine di presentazione della documentazione, farà dunque fede la data di iscrizione nel registro del protocollo dell'Ufficio di appartenenza degli interessati. Qualora non si fosse in grado di depositare nei termini prestabiliti la documentazione richiesta, dovremo indicare nella distinta i motivi per i quali tale deposito non è stato possibile.

Il controllo della documentazione sarà effettuato non appena la stessa perverrà, unitamente al contratto, alla competente Direzione Centrale Risorse Umane. La mancata presentazione della documentazione ovvero l'omessa sua regolarizzazione nel termine assegnato costituirà, al pari dei mancato possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, condizione risolutiva dei rapporto di lavoro.

Non sarà possibile nessun inquadramento in una posizione economica superiore a quella prevista nel contratto.

Il rapporto di lavoro è regolato, dai CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 16/5/1995, 2/7/1997 e 16/2/1999 - ad eccezione degli istituti esclusivi dei rapporto di lavoro a tempo indeterminato - nonché dalle norme dei D.P.R. 3/1957 che non siano state espressamente o implicitamente abrogate dai d.lgs. 29/1993, 80/1998 e 387/1998 o non applicate dai citati CC.CC.NN.LL..
Ci impegneremo, inoltre, ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Ministro per la funzione pubblica dei 31 marzo 1994, pubblicato nella G.U. n. 149 dei 28/6/1994).

Nota Bene
Sono condizioni risolutive dei contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso:
1. la perdita della cittadinanza italiana ovvero quella della nazione dell'Unione Europea e/o l'accettazione non autorizzata di un incarico da parte di un'Autorità straniera;
2. la mancata presentazione della documentazione richiesta, la sua mancata regolarizzazione nel termine assegnato dal competente Ufficio od il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione;

3. l'aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

4. ogni altra causa di decadenza dall'impiego o di licenziamento prevista da norma di legge o contrattuale.

Ai sensi dell'art. 1360 dei codice civile, la condizione risolutiva opera con efficacia retroattiva e scioglie fin dall'inizio il contratto di lavoro; le eventuali prestazioni già rese saranno retribuite in quanto svolgimento di funzioni di fatto:

Il contratto individuale di lavoro si perfezionerà con l'accettazione, da parte del lavoratore, ferma restando la decorrenza giuridica ed economica prevista ai punti di cui sopra.
Della presentazione in servizio nella sede indicata sarà redatto un verbale a cura dell'Ufficio di destinazione. Tale Ufficio provvederà a trasmettere con sollecitudine il verbale a mezzo fax alla Direzione Centrale Risorse Umane. Con le medesime modalità comunicherà l'eventuale mancata assunzione dell'ínteressato. Qualora l'interessato non possa assumere servizio nel giorno fissato per motivi di salute, l'Ufficio di destinazione chiederà, in caso di prognosi della malattia superiore a tre giorni o in caso di presentazione di ulteriori certificati di prosecuzione della malattia (qualunque sia la relativa prognosi), visita di controllo medico legale.

La cessazione dei rapporto di lavoro di cui al presente contratto, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati negli articoli 22 e 24 dei CCNL 1994/1997, ha luogo:
a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.

Nel caso di dimissioni, il dipendente deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di destinazione, rispettando il termine di preavviso, fissato in un mese dall'art. 6 dei contratto integrativo dei CCNL 1994/1997.

Il contratto sarà sottoscritto, per l'Agenzia dei Territorio, dal Dirigente dell'Ufficio di destinazione in virtù della delega che gli sarà conferita dal Direttore dell'Agenzia.
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