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sabato 8 febbraio 2003


Agenzia del Territorio: quale futuro?

Nello scorso aggiornamento del 3 febbraio avevamo inserito un link per scaricare l'invito al convegno che si è tenuto il 6 febbraio 2003 a Roma, presso palazzo Marino, intitolato: "Beni Immobili, mercato in movimento", in questo nostro aggiornamento riportiamo una sintesi.
Inoltre, in questa pagina, abbiamo reso disponibili i nuovi moduli per i congedi parentali.





Presso Palazzo Marino, nella Sala per le Conferenze della Camera dei Deputati durante una tavola rotonda alla quale ha partecipato, come protagonista, l'agenzia del territorio si è illustrato il rapporto immobiliare per il periodo 2001 – 2002, redatto proprio dall’Agenzia del Territorio.

Tale incontro ha visto la partecipazione dell’avv. Manzitti, Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali, e del Direttore Generale dott. Picardi, dell’Agenzia del Territorio, il quale ha illustrato tali studi che vanno inseriti in un più ampio discorso. Tale discorso prende spunto nell’ambito del processo di ammodernamento dell'amministrazione fiscale italiana ed in particolare di quella catastale, che è sempre più orientata alla fornitura di servizi ad alto valore aggiunto. Servizi la cui la domanda proveniente preponderante dal mercato e trova risposta in questa iniziativa con una precisa risposta operativa; questo grazie anche alle risorse ed alle capacità professionali del personale della stessa Agenzia del Territorio.

L'Agenzia è dunque orientata ai new business, si aprono oggi scenari che portano a scelte subordinate proprio alla capacità di management dei nostri direttori ma anche alle professionalità represse che sono recluse nei nostri uffici. Al momento opportuno sapremo raccogliere la sfida e traghettare così l'agenzia del territorio nelle nuove realtà di mercato, aumentando la capacità di poter gestire le commesse e le convenzioni che man mano verranno, ma questo sarà possibile formando in modo adeguato il personale e consentendo sopratutto una più ampia ed equa partecipazioni a programmi di lavoro in convenzione di tutto il personale, ciascuno per la propria qualifica e livello.
Prende spunto, anche dall'assunto di cui sopra, la necessità di svolgere, il 13 di questo mese, una riunione, tra OO.SS. nazionali e Direzione Centrale, scaturita, in tal senso, in seguito ad una ferma posizione della UIL PA Agenzie Fiscali che, ricordiamo ha da sempre incentrato la sua azione propositiva proprio sul rafforzamento e la valorizzazione dell'agenzia del territorio, chiedendo sempre maggiori poteri e strumenti d'autonomia per essa.
E nel cercare di portare avanti questo discorso che nasce l'esigenza di riconoscere, direttamente in busta paga, gran parte del compenso FUA spettante di diritto ai colleghi e che spesso vengono elusi grazie a magheggi locali.
Tali osservazioni sono state recepite anche dalle altre OO.SS., nella riunione del 5 febbraio scorso, che nel farle proprie, hanno fatto emergere l’importanza di come le entrate relative ai new business debbano servire per la maggior parte a remunerare il personale dell’Agenzia e non solo a ridurre gli oneri di gestione e sopratutto non devono essere appannaggio di pochi "eletti" all’interno degli uffici provinciali.
Per cui, si è ritenuto necessario affrontare da subito, attraverso un piano organico a lungo raggio, le tematiche relative al FUA 2002 per quantificare sia l’indennità professionale sia il C.A.B.I. sia le remunerazioni relative ai suddetti new business.
Per chi vuole approfondire la lettura è possibile leggere
il comunicato stampa, clicca quì , e l'articolo scritto per il convegno, clicca quì .






Congedi parentali: nuovi moduli online, sul sito dell'Inps


Per consentire l’immediato utilizzo da parte degli interessati, che normalmente presentano in questo periodo la domanda volta ad ottenere il rinnovo dei permessi previsti ai sensi della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 104/92, l'INPS ha reso disponibili anche on-line i fac-simile dei modelli Hand 1 (Genitori di minori) ed Hand 2 (Genitori di maggiorenni/familiari).
Come è intuibile dal contenuto e dalla denominazione, il primo deve essere utilizzato dai genitori che richiedono i permessi per assistere figli minori portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma1 della legge 104/92, con la possibilità di poter usufruire del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (fino a tre anni di età) o, in alternativa, anche sotto forma di permessi orari pari a due ore giornaliere e di un'ora per orari di lavoro inferiori a sei ore.

Il secondo, invece, è stato istituito per la domanda da parte dei genitori di portatori di handicap maggiorenni, del coniuge, di parenti o affini entro il terzo grado della persona disabile e consiste nella possibilità di poter usufruire di tre giorni di permesso al mese, frazionabili anche in mezze giornate.

Tali permessi spettano, alternativamente, a uno dei genitori anche se l'altro non ne ha diritto (lavoratore autonomo, casalinga, etc,); se la richiesta proviene dai familiari va dimostrata l'impossibilità, per altri familiari conviventi (compreso il coniuge) maggiorenni, di prestare l'assistenza alla persona portatrice di handicap grave.

In aggiunta l'INPS ricorda, oltre alle regole per la compilazione, che il secondo modello Hand 2 (da presentare in duplice copia), in analogia a quanto previsto per la domanda diretta ad ottenere il congedo straordinario di 2 anni retribuito, in relazione a non infrequenti difficoltà di valutazione, da parte dei datori di lavoro, delle condizioni di fruibilità dei permessi allo scopo di assicurare omogeneità di comportamenti, è previsto il timbro di ricezione e la firma da apporre (la cui mancanza non autorizza l'erogazione della prestazione a carico dell'Inps), da parte della competente sede INPS, sul modulo di domanda presentato dal richiedente, timbro e firma la cui mancanza non autorizza la erogazione della prestazione a carico INPS.
Tale adempimento consente all’INPS la immediata verifica della sussistenza dei requisiti previsti per ottenere i 3 giorni di permesso di che trattasi onde evitare il recupero di prestazioni non dovute: sull’argomento si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 64/2001, par. 5.

La domanda ha validità annuale e, in sede di rinnovo, occorre dichiarare che l'Asl non ha rivisto il giudizio in ordine alla gravità dell'handicap.

Scarica il modulo HANDuno, clicca quì:
Scarica il modulo HANDdue, clicca quì:





Un abbraccio.

Federico RIGHI


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